| Tema | Cosa resta davvero fuori dall’imposta di successione con una polizza vita, e cosa invece paga imposte o può essere contestato dagli eredi |
| Esclusione dall’attivo ereditario | Art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 346/1990 (TUS); il beneficiario acquista un diritto proprio (art. 1920, comma 3, c.c.) |
| Imposte sul capitale al decesso | Esente IRPEF solo la quota a copertura del rischio demografico (art. 34, comma 5, DPR 601/1973, dal 2015); il rendimento finanziario paga il 26%, con aliquota effettiva del 12,5% sulla quota in titoli di Stato |
| Diritti dei legittimari | Sui premi pagati restano salve collazione, imputazione e riduzione (art. 1923, comma 2, c.c.) |
| Unit linked senza vero rischio demografico | Possono essere riqualificate come prodotti finanziari (Cass. 6319/2019; Cass. 3785/2024; Cass. ord. 21022/2024) |
| Imposta di bollo rami III e V | 2 per mille annuo, versato ogni anno dal 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 87-88) |
| Franchigie dell’imposta di successione | Coniuge e figli 1.000.000 euro a testa, poi 4%; fratelli 100.000 euro, poi 6%; altri parenti 6%; altri soggetti 8%; persone con disabilità 1.500.000 euro |
| Mercato vita in Italia | Premi 2025: 118,6 miliardi; riserve tecniche al 30/06/2026: 912,9 miliardi (63% ramo I, 32% ramo III) |
«La polizza vita è esente da successione.» È una delle frasi più ripetute nella pianificazione patrimoniale, ed è vera. Ma è vera in un senso più stretto di quanto si creda, e chi la usa come regola generale rischia di scegliere uno strumento che, per la sua famiglia, costa più di quanto fa risparmiare. Il tema non è marginale. A fine giugno 2026 le riserve tecniche delle compagnie vita italiane ammontavano a 912,9 miliardi di euro, e nel 2025 la raccolta premi ha toccato 118,6 miliardi.
Questo articolo separa ciò che è davvero esente da ciò che non lo è. Gli aspetti generali, costi compresi, li ho trattati in un precedente approfondimento sulle polizze vita; qui il fuoco è solo sul passaggio agli eredi.
Cosa è davvero esente
La base normativa è l’art. 12, comma 1, lettera c), del Testo unico sulle successioni. Non concorrono a formare l’attivo ereditario le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto. Il fondamento civilistico è l’art. 1920 del codice civile: il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Il capitale non passa dal patrimonio del defunto, e per questo non entra nella dichiarazione di successione né sconta l’imposta. La riforma dell’imposta di successione in vigore dal 1° gennaio 2025 ha modificato altre lettere dell’art. 12, ma non questa.
Quanto vale questa esclusione dipende da chi la riceve. Per coniuge e figli l’imposta di successione è del 4% solo sulla parte che supera 1 milione di euro per ciascun beneficiario. Per fratelli e sorelle è del 6% oltre 100.000 euro, per gli altri parenti fino al quarto grado del 6% senza franchigia, per tutti gli altri dell’8%. La conseguenza è semplice: per un figlio che eredita meno di 1 milione di euro la polizza non fa risparmiare nulla in termini di imposta di successione. Per un nipote o un convivente, invece, il risparmio può arrivare al 6% o all’8% dell’intero capitale.
Primo limite: il rendimento si paga al decesso
Qui sta l’equivoco più costoso. Dal 2015 il capitale corrisposto in caso di morte è esente IRPEF solo per la parte che copre il rischio demografico, cioè il rischio vita in senso stretto (art. 34, comma 5, del DPR 601/1973, come modificato dalla legge 190/2014). La parte finanziaria, cioè la differenza tra quanto viene liquidato e i premi versati, è reddito di capitale. Si paga con l’imposta sostitutiva del 26%, con un’aliquota effettiva del 12,5% sulla quota investita in titoli di Stato. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la circolare 8/E del 2016.
Il confronto con un normale dossier titoli è istruttivo. Quando si ereditano titoli, il loro costo fiscale per l’erede diventa il valore dichiarato in successione (art. 68, comma 6, del TUIR). Le plusvalenze maturate in vita dal defunto, quindi, non vengono mai tassate. Con la polizza succede il contrario: la successione è esente, ma il guadagno accumulato viene tassato al decesso.
Un esempio, con numeri di mia elaborazione. Un patrimonio finanziario di 3 milioni di euro va a due figli, con 600.000 euro di guadagni accumulati. In un dossier titoli ciascun figlio riceve 1,5 milioni e paga il 4% su 500.000 euro: 20.000 euro a testa, 40.000 in totale, e i guadagni latenti si azzerano. Ipotizziamo invece una polizza unit linked con 2,4 milioni di premi e 3 milioni di valore al decesso. L’imposta di successione è zero, ma sui 600.000 euro di rendimento si pagano fino a 156.000 euro al 26%, salvo la parte in titoli di Stato e quella di copertura del rischio. In questo caso la polizza costa quasi quattro volte di più. Il calcolo si ribalta con beneficiari fuori dalla linea retta, o quando i guadagni accumulati sono modesti rispetto al capitale.
Secondo limite: i premi tornano nel conto della legittima
L’esenzione fiscale non mette la polizza al riparo dai legittimari. L’art. 1923, comma 2, del codice civile fa salve, rispetto ai premi pagati, le norme su revocazione degli atti in frode ai creditori, collazione, imputazione e riduzione delle donazioni. In pratica, se un genitore investe gran parte del patrimonio in una polizza a favore di un solo figlio, gli altri legittimari possono chiedere che i premi versati siano conteggiati per ricostruire la loro quota. Il riferimento sono i premi, non il capitale liquidato. Ma basta questo per trasformare una pianificazione pensata per evitare conflitti in un contenzioso.
Terzo limite: non tutte le polizze sono polizze
La giurisprudenza della Cassazione ha distinto in modo sempre più netto tra polizze vere e prodotti finanziari con veste assicurativa. Con la sentenza 6319 del 5 marzo 2019 la terza sezione ha stabilito che una unit linked è assicurativa solo se trasferisce effettivamente il rischio demografico, con una congrua copertura. La prima sezione, con la sentenza 3785 del 12 febbraio 2024, ha confermato che la protezione dell’art. 1923 dipende dalla funzione sostanziale del contratto e non dal nome. Una unit linked senza rischio demografico può essere aggredita dai creditori. Con l’ordinanza 21022 del 2024 la Corte ha giudicato «del tutto irrisoria» una maggiorazione caso morte dell’1%.
Per chi usa la polizza come strumento successorio questo è il punto più delicato. Se il contratto è riqualificato come investimento finanziario, vengono meno l’impignorabilità e la stessa logica del diritto proprio del beneficiario. Va detto con onestà: non ho trovato pronunce recenti che applichino espressamente l’imposta di successione a una unit linked riqualificata. Il rischio esiste sul piano logico, ma oggi non è documentato da casi.
Quarto limite: la designazione del beneficiario
Molte polizze indicano come beneficiari «gli eredi legittimi» o «gli eredi testamentari». Le Sezioni Unite, con la sentenza 11421 del 30 aprile 2021, hanno stabilito che con una designazione generica degli eredi il capitale si divide in parti uguali, non secondo le quote ereditarie, salvo diversa volontà del contraente. La terza sezione, con la sentenza 10382 del 20 aprile 2026, ha precisato che la designazione degli «eredi testamentari» esclude i legatari. La designazione si può revocare nelle stesse forme in cui si fa, quindi anche per testamento (art. 1921 c.c.). Non possono farlo gli eredi dopo la morte del contraente.
C’è poi una pronuncia del 17 settembre 2026, la n. 25476, utile per le famiglie con genitori anziani. L’autorizzazione del giudice tutelare a investire il patrimonio di una persona in amministrazione di sostegno non comprende la designazione del beneficiario della polizza, a meno che il provvedimento non lo preveda espressamente. La designazione è un atto personalissimo. Infine, il diritto al capitale si prescrive in dieci anni (art. 2952 c.c.); dopo, le somme confluiscono nel fondo dei rapporti dormienti presso Consap.
Il costo che corre ogni anno
Dal 2025 l’imposta di bollo del 2 per mille sulle polizze di ramo III e di ramo V non si accumula più fino al riscatto: la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 87-88) ne ha previsto il versamento annuale. Sui contratti già in essere lo stock arretrato si paga a rate fino al 2028, e quanto versato si recupera sulla prestazione finale. Su 3 milioni di euro il bollo vale 6.000 euro l’anno, che si sommano ai costi di gestione del prodotto. Per le polizze di ramo I non risultano estensioni del bollo. Per le polizze emesse all’estero e detenute senza un intermediario italiano si applica invece l’IVAFE.
Il mio punto di vista
La polizza vita resta uno strumento di pianificazione molto utile, ma per ragioni diverse da quella che di solito si cita. Funziona bene quando bisogna indicare beneficiari fuori dalla linea retta, dove l’esenzione vale il 6% o l’8% del capitale. Funziona quando serve liquidità rapida agli eredi senza aspettare la successione, e quando una componente assicurativa reale protegge il patrimonio da rischi professionali. Per una famiglia con coniuge e figli e un patrimonio sotto il milione di euro per erede, l’esenzione dall’imposta di successione vale zero. Se la polizza accumula guadagni, la tassazione del rendimento al decesso può renderla più cara di un semplice dossier titoli.
Prima di sottoscriverne una a fini successori farei quattro verifiche. La maggiorazione caso morte deve essere significativa, non simbolica. La designazione deve essere nominativa e con quote esplicite. I premi vanno confrontati con le quote di legittima. Infine, il risparmio d’imposta va confrontato con il costo complessivo, bollo incluso. E non dimentico che i titoli di Stato detenuti direttamente sono già esclusi dall’attivo ereditario (art. 12, comma 1, lettera h, del TUS), senza alcun involucro assicurativo.
Fonti e date di rilevazione. Testi normativi: art. 7 e art. 12 D.Lgs. 346/1990 nel testo vigente dopo il D.Lgs. 139/2024 (consultati su Brocardi, ottobre 2026); artt. 1920, 1921, 1923 e 2952 c.c. (Brocardi); art. 34, comma 5, DPR 601/1973 e art. 68, comma 6, TUIR. Tassazione dei capitali caso morte: Agenzia delle Entrate, circolare 8/E del 1° aprile 2016. Costo fiscale dei titoli ereditati: We Wealth, aggiornamento dell’11 marzo 2025. Imposta di bollo: L. 207/2024, art. 1, commi 87-88; Agenzia delle Entrate, circolare 7/E del 4 giugno 2025 (via DirittoBancario, 5 giugno 2025); Edotto, 5 giugno 2025. Giurisprudenza: Cass. sez. III n. 6319 del 5 marzo 2019 (Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2019); Cass. sez. I n. 3785 del 12 febbraio 2024 (LexCED, aggiornamento dell’8 aprile 2026); Cass. sez. III ord. n. 21022/2024 (LexCED, 8 dicembre 2025); Cass. SS.UU. n. 11421 del 30 aprile 2021 (We Wealth, 7 giugno 2021); Cass. sez. III n. 10382 del 20 aprile 2026 (SimonWealthLex, 16 giugno 2026); Cass. n. 25476 del 17 settembre 2026 (Il Sole 24 Ore NT+ Diritto, 17 settembre 2026; Studio Lenzi, 25 settembre 2026). Fondo rapporti dormienti: nota IVASS del 3 marzo 2017. Premi vita 2025: Relazione annuale IVASS (via Assicurazione.it, 23 giugno 2026); riserve tecniche al 30 giugno 2026: dati ANIA riportati da Iusletter, 9 settembre 2026. L’esempio numerico è una elaborazione dell’autore con ipotesi semplificate e non tiene conto dei costi del prodotto.
Andrea Angelini
Disclaimer. Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informative e didattiche e non costituisce ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né consulenza finanziaria, raccomandazione personalizzata o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Le opinioni espresse sono personali dell’autore e non impegnano in alcun modo l’intermediario di appartenenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda di valutare la propria situazione patrimoniale, gli obiettivi e la tolleranza al rischio, avvalendosi del proprio consulente. A cura di Andrea Angelini, Global Wealth Advisor.